Riportiamo di seguito le prime indicazioni pervenute dalla Direzione Generale Welfare sulle esenzioni al ticket sanitario.

Punto 5.2.12.3. Assistenza specialistica ambulatoriale per le donne in stato di gravidanza e a tutela della
maternità.
In riferimento al D.P.C.M. 12/01/2017, art. 24 “Assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie
e alle famiglie” e art. 59 “Assistenza specialistica ambulatoriale per le donne in stato di gravidanza e a
tutela della maternità”, alle prestazioni attualmente erogabili in esenzione in gravidanza si integrano le
seguenti:
o corsi di accompagnamento alla nascita (93.37 Training Prenatale);
o colloquio psicologico clinico con finalità diagnostiche (94.09 colloquio psicologico clinico)
Si precisa che sulla prescrizione dovrà essere apposto il codice di esenzione per gravidanza (da M01 a
M41, in relazione alla settimana di gestazione).
Alle prestazioni attualmente erogabili in esenzione per l’assistenza in puerperio, si integrano le seguenti:
o colloquio psicologico clinico con finalità diagnostiche (94.09 colloquio psicologico clinico);
o visita ginecologica di controllo (89.26.2)
con apposizione sulla prescrizione del codice di esenzione regionale M60, che trova applicazione
esclusivamente per le donne residenti in Regione Lombardia.
Si precisa che la fase post-natale (puerperio) è intesa dal momento del parto fino al termine delle otto
settimane successive, come indicato nel Decreto del D.G. Welfare n. 14243 del 05/10/2018.
Punto 5.3.11. Esenzioni.
Cessazione rinnovo automatico per le esenzioni per reddito: E02, E12, E13, E30, E40.
A partire dall’anno 2019 le esenzioni E02, E12, E13, E30, E40 avranno una durata massima annuale, non
automaticamente rinnovabile, con scadenza al 31 marzo di ogni anno, salva precedente variazione
dello stato di diritto (ad esempio: perdita dello status di disoccupato).
I cittadini aventi diritto dovranno pertanto recarsi presso gli sportelli ASST (o anche presso le farmacie

per le sole esenzioni E30 e E40) per rinnovare, tramite autocertificazione, dette esenzioni, oppure
potranno procedere on line, autenticandosi al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e dei Servizi
welfare online. Le suddette disposizioni si estendono anche alle esenzioni già registrate in anagrafe
regionale, a cui verrà posta automaticamente data di scadenza al 31/03/2019.
Al fine di agevolare i cittadini ed evitare code agli sportelli, gli aventi diritto potranno provvedere al
rinnovo delle citate esenzioni anche prima della scadenza, a partire dal 1 gennaio di ogni anno. Solo
per quest’anno, al fine di consentire l’adeguamento del sistema informatico, sarà possibile richiedere il
rinnovo delle esenzioni in anticipo rispetto alla scadenza, con la seguente tempistica:
• dal 6.2.2019 presso le ASST (sportello scelta e revoca) per tutte le citate esenzioni in scadenza;
• dal 4.3.2019 anche presso le farmacie per le sole esenzioni E30 e E40;
• dal 4.3.2019 anche online dal sito Fascicolo Sanitario Elettronico e Servizi welfare digitali al link
https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/
Esenzioni E14 e E15.
A partire dall’anno 2019, le esenzioni E14 e E15 saranno assegnate automaticamente agli aventi diritto
e registrate in anagrafe regionale, come già avviene per le esenzioni E01, E03, E04, E05 sulla base dei
dati comunicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Tali esenzioni sono difatti certificate
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) che ogni anno, nel mese di marzo, predispone
l’elenco dei soggetti aventi diritto, come previsto dal D.M. dell’11/12/2009. Dette esenzioni hanno
validità di un anno, calcolato dal 1 aprile al 31 marzo successivo. Tali esenzioni vengono rinnovate
automaticamente dal MEF ogni anno se permangano le condizioni di diritto. Le esenzioni già registrate
in anagrafe regionale verranno automaticamente rinnovate agli aventi diritto sulla base di quanto
comunicato dal MEF; ove non sussistano più le condizioni di diritto verrà posta automaticamente data
di scadenza al 31/03/2019. Resta valida la possibilità per i cittadini, a cui non è assegnata l’esenzione
dal MEF ma che riscontrino le condizioni di avente diritto, di poter autocertificare l’esenzione in ASST:
l’esenzione sarà registrata in anagrafe regionale con scadenza in data 31 marzo. Laddove l’esenzione
autocertificata dal cittadino non sia riscontrata nel successivo flusso di esenzioni certificate dal MEF,
essa sarà chiusa alla scadenza e non rinnovata.
Secondo le regole generali, l’apposizione del corretto codice di esenzione sulla ricetta è di
competenza del medico prescrittore.
Punto 5.3.12. Prestazioni termali
Il D.P.C.M. del 12/01/2017 all’allegato 9, elenca le prestazioni termali erogabili agli assistiti a carico del
SSN. Essendo quindi, le prestazioni termali riconosciute all’interno dei LEA, si estendono le esenzioni
regionali previste per la sola specialistica ambulatoriale anche alle prestazioni termali elencate nel
suddetto Allegato 9. Si precisa che nulla cambia rispetto ai criteri di accesso alle prestazioni termali
(patologie specifiche che necessitano di ciclo termale).
Punto 5.3.13. Azioni di semplificazione in materia di esenzioni.
Specialistica ambulatoriale: a decorrere dal 4 marzo 2019 le codifiche delle esenzioni regionali
vengono uniformate a quelle nazionali, secondo quanto riportato nel Sub Allegato B “Aggiornamento
delle codifiche delle esenzioni per la specialistica ambulatoriale” alla DGR n. XI/1046 del 17/12/2018.
Tale modifica non inciderà in alcun modo sui correlati diritti di esenzione.
Sino al 3.3.2019 rimangono validi gli attuali codici di esenzione regionali.
E stato approvato il modello aggiornato dell’attestato di esenzione per invalidità: al fine di semplificare
le procedure, detto attestato sarà rilasciato su foglio bianco A4 (il nuovo modello sarà utilizzabile dal
dal 4 marzo 2019).

Farmaceutica: a decorrere dal 4 marzo 2019 si aggiornano le modalità di compartecipazione alla
spesa farmaceutica, al fine di tutelare maggiormente la categoria degli invalidi di guerra e degli ex
deportati da campi di sterminio, prevedendo che siano esentati dal ticket farmaceutico:
o gli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla prima alla quinta, titolari di pensione
diretta vitalizia e gli ex deportati da campi di sterminio (Esenzione G01);
o gli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla sesta all’ottava (Esenzione G02).
Con finalità di semplificazione saranno aggiornate inoltre, sempre con decorrenza dal 4 marzo 2019, le
codifiche di alcune esenzioni regionali per la farmaceutica, secondo quanto riportato nel Sub Allegato
C “Partecipazione alla spesa farmaceutica: aggiornamento del regime di esenzione a favore di
soggetti assistiti e delle relative codifiche” alla DGR n. XI/1046 del 17/12/2018.
L’aggiornamento delle codifiche non modifica i diritti correlati alle esenzioni, ad eccezione della nuova
esenzione G02 che prevede un ampliamento dei beneficiari rispetto alle previgenti previsioni.
Sino al 3.3.2019 rimangono validi gli attuali codici di esenzione regionali.